La Legge di Stabilità ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie (comprese le spese sostenute per la protezione e la sicurezza, quindi quelle relative all’installazione di un impianto d’allarme antintrusione e di videosorveglianza). Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 sono detraibili nella misura del 50% detrazioni. Il bonus opera sotto forma di detrazione dell’IRPEF delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
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Tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF e titolari di impresa con partita IVA. In particolare, l’agevolazione spetta ai proprietari, ai titolari di un diritto reale di godimento dell’abitazione in cui viene installato l’impianto.
• Spese per la progettazione e per le altre prestazioni professionali connesse;
• Spese per l’acquisto dei materiali;
• Compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
• Sui lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata è previsto l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.
• Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Tutti gli interventi ammessi nel Bonus Sicurezza 2026:
Rientrano nelle spese ammesse per ricevere le detrazioni casa 2026, i seguenti lavori di installazione:
• Porte blindate;
• Sistemi di allarme;
• Impianti antintrusione e antifurto;
• Sistemi di videosorveglianza professionale a circuito chiuso;
• Impianti antincendio, evacuazione e controllo fumo.
Per beneficiare della detrazione del 50% occorre:
• Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile;
• Conservare ed esibire tutti i documenti relativi ai lavori;
Effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale nella modalità “parlante” indicando causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
La detrazione può essere utilizzata ai fini della cessione del credito d’imposta, per ottenere direttamente lo sconto in fattura o per detrarsi le spese sostenute nei successivi 10 anni.
Se si opta per la detrazione fiscale, la spesa sostenuta va quindi indicata nel modello 730.
Come sempre è importante conservare i documenti relativi all’intervento che attestino il diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate infatti potrà fare controlli.
La detrazione per l’impianto di allarme prevista dal bonus sicurezza rientra tra le spese di ristrutturazione; pertanto, andrà inserita nella Sezione III A, “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde”.
Non trattandosi di interventi volti al risparmio energetico, non dovrai passare per la comunicazione presso l’Enea, come invece avviene per altre tipologie di intervento.

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